Art. 1.

      1. Le regioni disciplinano, anche con previsioni di carattere generale, la materia delle distanze minime tra fabbricati e dalle strade e delle altezze massime degli edifici, fissando i limiti entro i quali gli strumenti urbanistici possono regolare la materia. La distanza minima tra fabbricati, non uniti o aderenti, posti su fondi finitimi, non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista dall'articolo 873 del codice civile. Dall'approvazione della disciplina comunale, gli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non trovano più applicazione.
      2. Sono fatte salve le previsioni, anche di carattere generale, contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale e i relativi titoli abilitativi formati in conformità alle medesime, ancorché in contrasto con gli articoli 8 e 9 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, purché siano conformi alla rimanente disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro approvazione o formazione, non siano in contrasto con il disposto dell'articolo 873 del codice civile e non siano stati annullati con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato.